Statuto

 

 

Federazione Italiana ADoCeS ODV iscritta al Registro Nazionale terzo settore,

approvato in assemblea straordinaria del 26/03/2022

(verbale n° 21)

Statuto 2022

 

 

Allegato “A” all’Atto costitutivo dell’Associazione sottoscritto il 25 febbraio 2007

e modificato con deliberazione dell’Assemblea dei soci n. 01/2015

 

 

Art. 1 (Costituzione)

È costituita la Federazione Italiana delle Associazioni donatori di cellule staminali di midollo osseo, di sangue periferico o placentare, denominata FEDERAZIONE ITALIANA ASSOCIAZIONI DONATORI CELLULE STAMINALI EMOPOIETICHE ODV o, in forma breve, Federazione Italiana ADOCES - ODV.

Art. 2 (Sede)

La Federazione ha carattere nazionale, ha Sede Legale a Verona, CAP 37125, in Via Villa n. 25, e Sede Operativa presso l’Associazione di cui fa parte il Presidente, salvo diversa indicazione del Consiglio direttivo. Il trasferimento della Sede Legale non comporta modifica statutaria, ma solo l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3 (Elementi costitutivi)

La Federazione Italiana delle Associazioni donatori di cellule staminali emopoietiche è un organizzazione di volontariato libera, indipendente, a struttura e gestione democratica, senza scopo di lucro, apartitica e aconfessionale.

La Federazione agisce nei limiti della legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 4 (Finalità e funzioni)

La Federazione persegue finalità di solidarietà sociale e, nel pieno rispetto dell’autonomia delle Associazioni aderenti, svolge le seguenti funzioni:

a) coordinamento delle Associazioni aderenti per l’attuazione delle finalità della Federazione;

b) rappresentanza delle Associazioni aderenti nei confronti dello Stato e delle altre Istituzioni, pubbliche e private, internazionali e nazionali nei settori della donazione e dell’impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche e mesenchimali;

c) contributo allo sviluppo della ricerca scientifica nel campo della donazione e dell’impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche e mesenchimali, anche provenienti da liquido amniotico;

d) collaborazione con le istituzioni nazionali e internazionali, pubbliche e private, nei settori della donazione e dell’impiego clinico delle cellule staminali emopoietiche e mesenchimali;

e) promozione di intese ed obiettivi comuni tra le Associazioni aderenti, favorendo il reciproco scambio di informazioni e competenze specifiche;

f) cooperazione tra le Associazioni aderenti e gli Enti Pubblici in ordine all’attuazione dei provvedimenti normativi o gestionali in favore della donazione di cellule staminali emopoietiche e mesenchimali;

g) collaborazione con i registri, nazionale ed internazionale dei donatori di cellule staminali emopoietiche, con i centri trapianti, con le banche di crioconservazione, con i centri donatori, con i laboratori di tipizzazione tissutale e con le commissioni sanitarie nazionali che si occupano delle cellule staminali;

h) promuovere la cultura della donazione anonima, gratuita e volontaria, nel suo senso più ampio, anche in collaborazione con altre organizzazioni.

Art. 5 (Organizzazioni aderenti)

Oltre ai soci fondatori, possono aderire alla Federazione, le Associazioni che svolgono attività di volontariato nel campo della donazione delle cellule staminali emopoietiche e mesenchimali.

Art. 6 (Prerogative e funzioni delle Associazioni aderenti)

Le Associazioni aderenti alla Federazione hanno diritto a:

a) partecipare alla programmazione ed alla gestione di tutte le attività connesse con gli scopi sociali della Federazione;

b) accedere alla cariche elettive della Federazione;

c) votare in assemblea tramite i propri rappresentanti legali o loro delegati.

Le Associazioni aderenti si impegnano a:

a) osservare lo statuto ed i regolamenti della Federazione;

b) concorrere attivamente alla realizzazione delle attività promosse dalla Federazione;

c) contribuire al versamento di quote o contribuzioni ove previste.

Art. 7 (Ammissione ed esclusione delle Associazioni aderenti)

La domanda di adesione alla Federazione deve contenere la dichiarazione di accettazione dello Statuto, di condivisione degli scopi e di disponibilità a cooperare per la loro attuazione; essa va presentata dal legale rappresentante dell’Associazione al Consiglio direttivo della Federazione, corredata dallo statuto, dall’atto costitutivo e dalla deliberazione di adesione.

Il Consiglio direttivo della Federazione verifica la compatibilità della domanda con gli scopi della Federazione ed in caso favorevole delibera l’adesione. E’ esclusa la possibilità di una partecipazione temporanea.

L’appartenenza alla Federazione viene meno per:

a) recesso comunicato per iscritto al Consiglio direttivo;

b) esclusione, deliberata dal Consiglio direttivo, per gravi inadempienze degli impegni assunti ai sensi dello Statuto, degli eventuali regolamenti e per comportamenti incompatibili con le finalità della Federazione.

L’esclusione dalla Federazione è deliberata, dopo aver invitato l’Associazione aderente a regolarizzare la propria posizione o a controdedurre in merito alle circostanze contestate. Contro la decisione del Consiglio Direttivo è possibile l'appello all'Assemblea.

Art. 8 (Organi)

Sono organi della Federazione:

a) l’Assemblea;

b) il Consiglio direttivo;

c) il Presidente;

d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9 (L’Assemblea – composizione e funzioni)

L’Assemblea dei soci è formata dalle Associazioni aderenti e svolge le seguenti funzioni:

a) approvare il bilancio di previsione ed il rendiconto annuale;

b) deliberare le modifiche dello statuto;

c) eleggere il Consiglio direttivo;

d) nominare il Collegio dei Revisori dei conti;

e) approvare le linee programmatiche della Federazione;

f) stabilire le eventuali quote di contribuzione associative annuali a carico delle associazioni aderenti;

g) deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Federazione e la devoluzione del patrimonio residuo;

h) nominare il Comitato scientifico ove previsto.

All’assemblea partecipano i rappresentanti legali di ciascuna associazione aderente o loro delegati con atto scritto.

Art. 10 (Sedute e deliberazioni dell’Assemblea)

L’Assemblea si riunisce, su convocazione del presidente, presso la sede legale della Federazione o altrove, in seduta ordinaria una volta l’anno, entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio, ed in seduta straordinaria ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un decimo dei soci ordinari.

La convocazione dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, avviene mediante comunicazione scritta, spedita anche tramite fax o posta elettronica almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare.

L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento della maggioranza dei soci; in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. Delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L’Assemblea straordinaria:

a) modifica lo statuto con la presenza di almeno i 2/3 delle Associazioni aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;

b) scioglie la Federazione con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aderenti.

L’Assemblea straordinaria, in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tutte le Associazioni aderenti. Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale in prima convocazione, l’Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita purché siano rappresentate almeno i 2/3 delle Associazioni aderenti.

Non sono ammesse deleghe.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione o, in caso di impedimento o incompatibilità, per conflitto di interessi con argomenti all’ordine del giorno da un Presidente temporaneo eletto dall’Assemblea.

Di ogni seduta dell’Assemblea viene redatto un verbale, a cura del Segretario nominato dall’Assemblea.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto, in caso di elezione di persone; in quest’ultimo caso il Presidente designa due scrutatori.

Ogni delegato ha diritto ad un voto.

Art. 11 (Il Consiglio direttivo – nomina)

La Federazione è diretta e gestita, sulla base delle linee programmatiche approvate dall’Assemblea, da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari variabile da cinque a undici componenti stabilito dall’Assemblea, che durano in carica tre anni.

Chi abbia ricoperto per tre mandati consecutivi la carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario o Tesoriere non è immediatamente rieleggibile alla medesima carica.

La nomina dei componenti del Consiglio direttivo avviene a scrutinio segreto tra i delegati rappresentanti delle Associazioni aderenti.

Subito dopo l’elezione, il Consiglio direttivo si riunisce per nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere della Federazione.

In caso di dimissioni o qualora per altra causa occorra sostituire uno dei componenti del Consiglio direttivo, viene nominato il primo dei non eletti che rimane in carica fino alla scadenza dell’intero Consiglio.

In mancanza di non eletti, il Consiglio direttivo rimane in carica se il numero dei suoi componenti è pari o superiore a tre, altrimenti si dovrà provvedere a nuova elezione.

Art. 12 (Il Consiglio direttivo – funzioni)

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

a) provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Federazione;

b) approva la proposta di rendiconto annuale consuntivo, che espone ai Revisori dei conti e, successivamente, all’Assemblea;

c) approva una relazione annuale sulle attività della Federazione, da sottoporre all’Assemblea congiuntamente al rendiconto;

d) approva la proposta contenente il programma annuale delle attività, le linee programmatiche ed il bilancio preventivo;

e) nomina tra i suoi componenti il Presidente, il Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere della Federazione;

f) delibera la convocazione dell’Assemblea ordinaria o straordinaria predisponendo il relativo ordine del giorno;

g) esegue le deliberazioni adottate dall’Assemblea;

h) amministra il patrimonio della Federazione;

i) può nominare rappresentanti della Federazione per il disbrigo di particolari incombenze o la partecipazione a convegni, congressi o commissioni presso altri organismi associativi, enti pubblici, istituzioni private o pubbliche nazionali o internazionali;

k) decide sulle domande di adesione, alla Federazione delle Associazioni aspiranti e, in prima istanza, sull’eventuale loro esclusione;

l) può emanare regolamenti per disciplinare le attività da svolgere o contenenti regole interne a carattere organizzativo.

Art. 13 (Il Consiglio direttivo – sedute)

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente nella sede legale della Federazione o altrove oppure in videoconferenza. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno tre dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, spedita anche tramite fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di necessità ed urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a cinque giorni.

Le sedute del Consiglio direttivo sono valide con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti. Qualora, come previsto dall'art. 11, il Consiglio Direttivo fosse composto da soli 3 membri, esso sarà validamente costituito con la presenza di tutti. Non sono ammesse deleghe.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Di ogni riunione va redatto un verbale, a cura del Segretario; i verbali vanno comunicati alle Associazioni aderenti anche tramite mail.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente.

Art. 14 (Il Presidente)

Il Presidente della Federazione viene eletto dal Consiglio direttivo nelle sua prima seduta, dura in carica tre anni.

Il Presidente svolge le seguenti funzioni:

a) ha la rappresentanza legale della Federazione;

b) convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio direttivo e ne cura l’esecuzione delle deliberazioni;

c) presenta all’Assemblea dei soci la relazione annuale allegata al rendiconto della gestione.

In caso di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente.

Art. 15 (Il Segretario)

Il Segretario della Federazione viene eletto tra i componenti del Consiglio direttivo nella sua prima seduta; dura in carica tre anni.

Il Segretario svolge le seguenti funzioni:

a) cura e coordina, sulla base delle direttive del Presidente, tutti gli adempimenti e le attività della Federazione;

b) redige i verbali delle sedute del Consiglio direttivo;

c) custodisce i libri sociali.

In caso di impedimento temporaneo le funzioni del Segretario sono svolte da altro componente del Consiglio direttivo designato dal Presidente.

Art. 16 (Il Tesoriere)

Il Tesoriere della Federazione viene eletto tra i componenti del Consiglio direttivo nella sua prima seduta; dura in carica tre anni.

Il Tesoriere svolge le seguenti funzioni:

a) cura la contabilità della Federazione in conformità agli obblighi di legge;

b) predispone la bozza del rendiconto, della relazione annuale e del bilancio di previsione annuale. In caso di impedimento temporaneo le funzioni del Tesoriere sono svolte dal Segretario della federazione.

La carica di Tesoriere non è incompatibile con la carica di Segretario e le due cariche possono essere assunte dalla stessa persona.

Art. 17 (Risorse economiche)

1. La Federazione per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività trae le risorse economiche da:

a. contributi delle associazioni aderenti;

b. contributi di privati;

c. contributi dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

d. contributi di organismi internazionali;

e. donazioni e lasciti testamentari;

f. rimborsi derivanti da convenzioni;

g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Art. 18 (Il Patrimonio)

Il patrimonio sociale della Federazione è costituito da:

a) beni immobili e mobili;

b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;

c) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell’associazione.

I contributi straordinari, le sovvenzioni e le donazioni sono accettati dal Consiglio direttivo, che decide sul loro utilizzo in coerenza con le finalità associative e con gli indirizzi programmatici stabiliti dall’Assemblea.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione in armonia con le finalità associative.

Le eventuali quote associative per l’ammissione dei soci o degli affiliati e la quota annuale per la copertura dei costi di gestione sono deliberate dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio di previsione, su proposta del Consiglio direttivo.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni o esclusione di un’Associazione aderente, la quota sociale versata rimane di proprietà della Federazione.

Art. 19 (Esercizio finanziario e rendiconto)

L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo approva, entro il 31 marzo di ogni anno, lo schema di rendiconto, predisposto dal Tesoriere, che sottopone ad approvazione dell’Assemblea munito del parere del Collegio dei revisori dei conti.

Il rendiconto, completo di tutta la documentazione, va depositato presso la sede della Federazione ed è immediatamente inviato in copia a tutti i soci.

Nella deliberazione di approvazione del rendiconto il Presidente ed i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Art. 20 (Formazione ed approvazione del bilancio)

Nel bilancio di previsione devono risultare tutti i beni, i contributi o i lasciti previsti e le spese previste per il funzionamento della Federazione e per l’attuazione dei progetti e delle attività associative.

Il bilancio di previsione viene redatto ed approvato con le stesse procedure previste per il rendiconto.

Le variazioni al bilancio di previsione, in caso di urgenza, sono adottate dal Consiglio direttivo e ratificate dall’Assemblea nella sua prima seduta utile.

Art. 21 (I Revisori dei conti)

I Revisori dei conti sono nominati dall’Assemblea, durano in carica tre anni.

Possono essere nominati Revisori anche soci delle Associazioni aderenti alla Federazione, purché esperti nella materia.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di componente del Consiglio direttivo.

I Revisori dei conti esaminano il rendiconto ed il bilancio di previsione predisposti dal Consiglio direttivo, verificano la regolarità contabile e riferiscono all’Assemblea.

Art. 22 (Avanzi di gestione e devoluzione dei beni)

Alla Federazione, durante tutta la sua durata, è vietato distribuire , anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o distribuzione non sia imposta per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che fanno parte della Federazione.

La Federazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

In caso di scioglimento della Federazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 23 (Disposizioni comuni)

Le cariche sociali della Federazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate in base a criteri determinati dal Consiglio direttivo.

I titolari delle cariche sociali devono svolgere la propria attività personalmente, esclusivamente per fini di solidarietà e per le finalità associative della Federazione.

Le persone che operano per conto della Federazione saranno assicurate dalle Associazioni di provenienza, come previsto dalla legge.

Ferma restando le responsabilità della Federazione per eventuali danni a terzi cagionati nello svolgimento delle attività, la Federazione può contrarre assicurazioni per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della Federazione o delle persone che operano per essa.

Art. 24 (Disposizione finale)

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si rinvia al Codice Civile ed alla legislazione vigente sul volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

La "Federazione Italia Associazioni Donatori Cellule Staminali Emopoietiche ONLUS”, è un’organizzazione di volontariato libera, indipendente, a struttura e gestione democratica che persegue finalità di solidarietà sociale e, nel pieno rispetto dell’autonomia delle Associazioni aderenti, svolge ... continua

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